Lo statuto dell'associazione culturale agora 33 - la nostra scuola

Statuto 

TITOLO I  

Denominazione e Sede 

ARTICOLO 1 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dell’articolo 18 della Costituzione ed  in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita a PISA  un’associazione con la denominazione  

AGORA’ 33 – LA NOSTRA SCUOLA 

con sede in via Corridoni 70, 56125 PISA. 

TITOLO II  

Principi e scopi generali 

ARTICOLO 2 

La missione dell’Associazione è promuovere la riflessione culturale attorno alle tematiche dell’istruzione  e dell’educazione e portare avanti in tutte le forme possibili un’idea di scuola come “organo  costituzionale della democrazia”: una scuola che sia in grado di dare dignità a tutti i futuri cittadini  attraverso un’approfondita alfabetizzazione e la diffusione sostanziale di sapere e conoscenza, che  restituisca centralità alla funzione dei docenti, all’insegnamento, apprendimento e rielaborazione di  contenuti culturali significativi, che trasformi in realtà il diritto democratico di tutti gli studenti a crescere  nella pienezza di esseri umani e come cittadini liberi, colti e consapevoli. 

ARTICOLO 3 

In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate,  tavoli di lavoro e gruppi di interesse. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle  sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere  stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente e dei principi generali cui si  attiene l’Associazione stessa. 

ARTICOLO 4 

L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci. L’Associazione è libera e pienamente indipendente da forze politiche e/o sindacali. Non nasce come  emanazione di partiti o correnti politiche, né tanto meno si inserisce nel campo d’azione di una specifica  organizzazione sindacale. Può tuttavia accettare il sostegno e la collaborazione di forze politiche e/o  sindacali che dichiarino di aderire alle sue eventuali proposte e iniziative, così come può aderire e  sostenere battaglie politiche e/o sindacali promosse in nome di principi condivisi. 

ARTICOLO 5 

L’Associazione non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

TITOLO III  

Soci 

ARTICOLO 6 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi  e si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al  Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali  regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo periodicamente  esamina le richieste di iscrizione pervenute e delibera l’ammissione alla società stessa. Le società,  associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di  associazione firmata dal proprio rappresentante legale. 

Il numero di soci è illimitato.  

ARTICOLO 7 

La qualifica di socio dà diritto: 

a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

a partecipare alla vita associativa e a tutte le assemblee, esprimendo il proprio voto nelle sedi  deputate (per i soci maggiorenni), anche in ordine all’approvazione e alla modifica delle norme dello  Statuto e di eventuali regolamenti; 

a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 

I soci sono tenuti: 

all’osservanza dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo. 

ARTICOLO 8 

Tutti i soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, nonché una quota stabilita in  funzione dei programmi di attività. La quota è distinta in base alla qualifica di socio ordinario e socio  sostenitore. Il contributo associativo e la quota prevista per i soci ordinari e per i soci sostenitori  dovranno essere determinati annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non  potranno mai essere restituiti. Le quote determinate dagli organi competenti devono essere rese note  a tutti i soci e pubblicate sul sito della società. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e  non rivalutabili.  

ARTICOLO 9 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. 

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle  deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione; 
  2. b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale; 
  3. c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 
  4. d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 

ARTICOLO 10 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante  lettera, ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione  per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del  provvedimento di esclusione. 

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene a seguito  della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio  Direttivo. 

TITOLO IV 

Risorse economiche – Fondo comune 

Articolo 11 

L’associazione trae le risorse economiche e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; 

  1. b) eredità, donazioni e legati; 
  2. c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al  sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’unione europea e di organismi internazionali; 
  3. e) proventi dalla destinazione del cinque per mille; 
  4. f) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo, anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo ed esaustivo – da avanzi di gestione, fondi e riserve  e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita  dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,  utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla  legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle  attività statutariamente previste.  

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto all’associazione AMREF HEALTH  AFRICA – ITALIA. 

TITOLO V 

Esercizio sociale 

Articolo 12 

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo deve  predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli Associati. Il  rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati entro quattro  mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

TITOLO VI 

Organi dell’Associazione 

Articolo 13 

Gli organi dell’Associazione sono: 

  1. a) Il Presidente 
  2. b) Il Vicepresidente
  3. c) L’Assemblea dei soci 
  4. d) Il Consiglio direttivo 
  5. e) Il Tesoriere 

Tutte le cariche sono gratuite. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture  dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione per le quali  potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che  potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la  complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività  richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o  avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. 

TITOLO VII 

Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere 

ARTICOLO 14 

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e ha la rappresentanza legale e la firma  dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,  previa delibera del consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.  

Convoca almeno venti giorni prima le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e ne fissa l’ordine  del giorno. Solo eccezionalmente e per ragioni di urgenza l’Assemblea e il Consiglio direttivo possono  essere convocate anche sette giorni prima della riunione. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del primo. 

In caso di dimissioni da parte del Presidente, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni  fin quando il Consiglio direttivo stesso non elegge al suo interno un nuovo Presidente.  

ARTICOLO 15 

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il  Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga  espressamente delegato. 

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Di ogni assemblea si dovrà  redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli  scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità  ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. 

Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e si incarica di stilare ogni anno il bilancio  preventivo e il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea dei Soci  e sottoposto ad approvazione. 

TITOLO VIII 

Assemblea dei soci 

ARTICOLO 16 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, può essere convocata con  procedura d’urgenza su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. 

All’Assemblea possono partecipare a pieno titolo tutti coloro che sono iscritti e risultano in regola con il  pagamento della quota associativa. 

L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo.

In caso di parità di voti, viene eletto il socio anagraficamente più anziano. 

L’Assemblea delibera su ogni argomento all’Ordine del giorno e approva il programma presentato  annualmente dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto:  in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.  

ARTICOLO 17 

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo  scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a  maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti  (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione. 

ARTICOLO 18 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla  persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.  Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario  e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati  con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. 

TITOLO IX 

Consiglio Direttivo 

Articolo 19 

ll Consiglio Direttivo è formato da nove membri eletti tra gli associati maggiorenni. I componenti del  Consiglio sono eletti dall’Assemblea; tutti i soci (purché maggiorenni) hanno diritto a votare e a essere  eletti; restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte. Il Consiglio elegge  nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato  dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta  domanda da almeno 1/3 dei membri. 

La convocazione è fatta tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito dell’Associazione, o tramite  qualsiasi altro canale concordato all’unanimità dagli interessati. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a  maggioranza assoluta dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.  

Articolo 20 

Le delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice (la metà più dei  presenti) e con voto palese. 

Con voto segreto si procede nelle elezioni alle varie cariche. Non è ammesso il voto per corrispondenza,  né sono ammesse deleghe. 

Articolo 21 

Per modificare il presente statuto ovvero per sciogliere l’Associazione occorre la maggioranza qualificata  (la metà più uno degli aventi diritto) e si procede con voto segreto.